TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo Uno
Costituzione – Denominazione – Clausula di non discriminazione – Parità di genere
  1. È costituito, in attuazione dei principi di cui all’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiane e in applicazione degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’organismo associativo dei Direttori Amministrativi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, statali e pareggiate.
  2. L’organismo assume la denominazione di “Conferenza dei Direttori Amministrativi – AFAM” ed opera anche sotto la sigla “da-AFAM” ed è – in breve – denominato “Conferenza”.
  3. La conferenza non ha un proprio orientamento politico e religioso e, inoltre, non esprime pregiudizio in merito agli stili di vita e di pensiero dei singoli. La conferenza rispetta le scelte dei propri membri non ponendo in essere alcuna forma di discriminazione fondata sulle idee politiche, religiose, o in relazione agli orientamenti e agli stili di vita e garantisce le piene e pari opportunità di genere.

2 thoughts on “Articolo 1

  1. Al punto farei seguire un altro punto
    “Sono componenti di diritto della Conferenza tutti i Direttori Amministrativi in servizio presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.”

    Vale la pena specificare meglio o riteniamo possibili componenti anche i Direttori Amministrativi facenti funzione?

  2. Io aggiungerei un punto con
    “Sono componenti di diritto della Conferenza i Direttori Amministrativi in servizio presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica”.

    Ma vale la pena specificare meglio o potremmo poi far entrare i Direttori Amministrativi facenti funzioni?

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