Articolo Dieci

La Conferenza dei Direttori Amministrativi

 

La Conferenza, organo di indirizzo politico dell’Associazione, è composta da tutti i membri di diritto e vede la partecipazione con solo voto consultivo dei Soci Onorari e dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico che non siano anche membri effettivi.

 

Si riunisce almeno tre volte l’anno, su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 5 membri di diritto, per discutere e deliberare sui principali temi di interesse dei Direttori Amministrativi.

 

L’Assemblea si riunisce preferibilmente presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca oppure presso una Istituzione AFAM scelta dal Consiglio Direttivo con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione.

 

Si riunisce una volta ogni tre anni per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e, in tale occasione, viene denominata “Congresso”.

 

L’Assemblea si intende validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti, il quorum per la validità delle decisioni si intende presunto, salvo richiesta di verifica dello stesso da parte di uno o più membri.

 

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nel caso in cui debba procedersi a decisioni in merito alla modifica dell’atto costitutivo e dello statuto della Conferenza, decisioni che verranno assunte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

 

L’Assemblea è l’organo a competenza residuale dell’associazione ed è competente a deliberare in merito a tutte le questioni che non siano assegnate alla competenza di altri organi.

 

L’Assemblea decide in ordine a:

  • L’elezione del Presidente
  • L’elezione del Consiglio Direttivo, dopo averne stabilito il numero di componenti;
  • La nomina del revisore dei conti o del collegio dei revisori dei conti, se ritenuti utili e necessari
  • Istituisce e nomina gli organi consultivi e scientifici della Conferenza, salvo conferire alla Giunta il potere di nomina dei componenti
  • L’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale, e della destinazione dell’avanzo o del ripianamento del disavanzo di esercizio;
  • approvare il programma annuale delle attività
  • approvare i regolamenti di funzionamento dell’Associazione

 

In materia di straordinaria amministrazione l’Assemblea delibera:

  • le proposte di modifica dello Statuto
  • lo scioglimento dell’Associazione
  • la nomina, revoca o sostituzione dei liquidatori

 

L’Assemblea è competente a ratificare i provvedimenti assunti dalla Giunta in via d’urgenza nelle materie di propria competenza, apponendovi le eventuali integrazioni e correzioni

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *