ATTO COSTITUTIVO
DELL’ORGANISMO DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
“CONFERENZA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI A.F.A.M.”

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO (7 febbraio 2019) i Signori:
– XXXXXX nato a XXXXXX (XX) il e residente a XXXXXX (XX) in C.F. XXXXXX;
– XXXXXX nato a XXXXXX (XX) il e residente a XXXXXX (XX) in C.F. XXXXXX;
– XXXXXX nata a XXXXXX (XX) il e residente a XXXXXX (XX) in C.F. XXXXXX;
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1) è costituito, nella forma dell’Associazione non riconosciuta, l’organismo dei Direttori Amministrativi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. L’organismo assume la denominazione di “CONFERENZA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI A.F.A.M.”, in sigla “DA-AFAM”.
Articolo 2) La Conferenza ha sede legale in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sede amministrativa presso l’Istituzione in cui presta servizio il Presidente. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
Articolo 3) La Conferenza attua i principi di libertà di cui all’Articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana ed è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell’Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).
Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) La Conferenza dei Direttori Amministrativi, detta Assemblea; b) la Giunta; c) il Presidente della Conferenza.
Articolo 5) La durata e gli scopi (visione e missione), le condizioni per l’ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita della Conferenza sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.
Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dalla Giunta.
Articolo 7) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, la Giunta procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell’anno successivo.
Articolo 8) A comporre la prima Giunta, i soci costituenti all’unanimità, nominano il Dottor …, quale Presidente della Conferenza e i Dottori …, quali componenti della Giunta. Tutti i nominati dichiarano di non essere in condizione di ineleggibilità o incompatibilità con l’incarico ricevuto e accettano la carica.
Articolo ) Il presente atto rimane aperto alla firma dei Signori Direttori Amministrativi che non hanno potuto prendere parte alla seduta di costituzione ma che esprimeranno richiesta, anche informale, di adesione alla Conferenza.
Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della Conferenza stessa.
Letto, confermato e sottoscritto in Roma, lì

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *