TITOLO III

SOCI

Articolo Otto

Perdita della Qualità di Socio – Sospensione

 

  1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.
  2. Il socio può recedere in qualsiasi momento con comunicazione via posta elettronica certificata, ma il recesso decorre dal primo gennaio successivo a quello di avvenuta ricognizione del recesso da parte del Consiglio Direttivo.
  3. Il socio può essere escluso quando compia atti contrari agli interessi o lesivi dell’onore della Conferenza, della professione di Direttore Amministrativo oppure quando venga licenziato o destituito dall’incarico per motivi disciplinari.
  4. La morte estingue il rapporto sociale.
  5. Il rapporto sociale è personale e strettamente collegato all’incarico professionale, non è trasmissibile né inter vivos né per causa di morte.
  6. L’accettazione di un incarico temporaneo, di un comando o di una utilizzazione all’esterno del sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, come anche il distacco sindacale, quello politico e il mandato parlamentare, comporta la sospensione del rapporto sociale per tutta la durata dell’incarico e la decadenza dalle cariche sociali.
  7. Alle decisioni, anche di mero accertamento, previste dal presente articolo procede il consiglio direttivo, le cui decisioni sono appellabili davanti all’assemblea dei soci.

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